Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai consorzi agrari non si applicano gli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Essi sono considerati cooperative a mutualità prevalente qualora rispettino i requisiti di cui all'articolo 2514 del medesimo codice civile».
      2. Il secondo comma dell'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, è abrogato.